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2 giugno 2011

Detraibilità del bollo su ricevute e fatture mediche

Molti contribuenti spesso si chiedono se sia detraibile l'imposta di bollo pagata sulle fatture o ricevute per prestazioni mediche.
L'art. 13 della parte I della tariffa del D.P.R. n. 642/72 stabilisce che le fatture, gli estratti di conti, le ricevute o quietanze rilasciate dal creditore o da altri per suo conto, quando si riferiscono ad operazioni non assoggettate ad IVA e se la somma supera euro 77,47, sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine.
L’obbligo di apporre sulle fatture il contrassegno per il pagamento dell'imposta di bollo (le marche da bollo sono state abolite nel 2007) è quindi a carico del soggetto che predispone il documento.
Tuttavia, come precisato nella risoluzione ministeriale n. 444/E del 2008 "Solidalmente obbligati al pagamento dell'imposta sono tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con le disposizioni del D.P.R. 642 del 1972".
Pertanto,  nel caso in cui l'imposta di bollo (€ 1,81) sia stata evidenziata a parte nel documento e traslata al paziente è possibile detrarre la medesima imposta unitamente alla spesa medica in quanto è considerata una spesa accessoria a quest'ultima, in caso contrario, se l'imposta di bollo non sia stata addebitata al paziente, questa non può essere detratta perchè rimanendo a totale carico del medico o della struttura sanitaria non è un costo effettivamente sostenuto dal paziente stesso.
Nell’ipotesi in cui la ricevuta venga consegnata, ma non è in regola con la relativa imposta, il paziente è obbligato a versarla ed a corrisponderla, nel termine massimo di quindici giorni a partire dal momento in cui è stata ricevuta la fattura, all’ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate e per il professionista sono previste sanzioni. Anche in quest'ultimo caso l'imposta di bollo è considerata un costo accessorio alla spesa medica sostenuta e pertanto detraibile.