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18 luglio 2011

Contenzioso tributario: dal 2012 prima il reclamo e poi il ricorso

Per impugnare gli avvisi di accertamento di valore non superiore a 20.000 euro, al netto di sanzioni e interessi, notificati a partire dal 1°aprile 2012, chi intende proporre ricorso dovrà preliminarmente presentare reclamo alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale che ha emanato l’atto.
La presentazione del reclamo è condizione di ammissibilità del ricorso e potrà contenere una proposta motivata di mediazione, con la rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
Il comma 9, dell’articolo 39, del D.L. n. 98 del 6 luglio 2011 introduce in tal modo un rimedio amministrativo per deflazionare il contenzioso relativo ad atti di valore non elevato emessi dall’Agenzia delle Entrate.
L'organo destinatario, se non intende accogliere il reclamo volto all'annullamento totale o parziale dell'atto, formula d'ufficio una proposta di mediazione, tenendo in considerazione l'eventuale  incertezza delle questioni controverse, il grado di sostenibilità della pretesa ed il principio di economicità dell'azione amministrativa.

Decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produrrà gli effetti del ricorso e da questa data decorreranno i termini per la successiva costituzione in giudizio del ricorrente e della parte resistente .
Se il processo proseguirà dinanzi ad un giudice, la parte soccombente sarà condannata a rimborsare, in aggiunta alle spese di giudizio, una somma pari al 50% di queste ultime, a titolo di rimborso delle spese del procedimento.