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7 luglio 2011

Diritto a chiedere stipendi non pagati anche se la busta paga è stata firmata

Nella sentenza n. 14411 del 30 giugno 2011, la Corte di Cassazione, occupandosi del caso di un datore di lavoro che aveva fatto firmare a titolo di quietanza le buste paga alla propria donna delle pulizie, ha ribadito che la sottoscrizione dei prospetti paga per quietanza non ha valore confessorio e non può impedire al lavoratore di far valere le sue pretese retributive, non contenendo la suddetta sottoscrizione alcuna volontà abdicativa all'esercizio dei diritti.

A tale proposito ricordiamo che l'art. 1 della legge 5 gennaio 1953 n.4 impone al datore di lavoro l'obbligo, di consegnare ai lavoratori dipendenti, all'atto della corresponsione della retribuzione, un prospetto contenente l'indicazione di tutti gli elementi che la costituiscono. 
Come spesso è stato chiarito in precedenti sentenze della Suprema Corte, la busta paga, sebbene sottoscritta, non è sufficiente di per sé a dimostrare l'assoluta veridicità di quanto in essa riportato sia con riferimento alla rispondenza della retribuzione indicata a quanto effettivamente percepito sia con riferimento al numero di giorni lavorati, all'inquadramento e ad altri istituti in essa contenuti poichè non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga e pertanto è sempre possibile accertare l'insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore (Cass. civ., 14 luglio 2001, n. 9588). 

Inoltre, è bene precisare che anche l'eventuale sottoscrizione "per ricevuta" apposta dal lavoratore non implica, in maniera univoca, l'effettivo pagamento della somma indicata nel medesimo documento, pertanto la suddetta espressione non è tale da potersi interpretare in senso meramente letterale, imponendo invece il ricorso anche ad ulteriori criteri ermeneutici dettati dagli art. 1362 ss. c.c. vale a dire verificando quale sia stata la comune intenzione delle parti.