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21 luglio 2011

Niente gestione separata INPS per gli iscritti agli Albi

Alla Gestione separata dell'Inps sono tenuti a iscriversi solo i lavoratori che svolgono attività non subordinate all'iscrizione ad Albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di categoria. 
Con una norma di interpretazione autentica, quindi, retroattiva, il comma 12 dell'articolo 18 della manovra finanziaria (decreto legge 98/2011, convertito dalla legge 111 del 15 luglio) tenta di superare il contenzioso che si è creato fra l'Inps e i titolari di reddito di lavoro autonomo e sana, per il passato, l'operato dell'istituto: i professionisti già pensionati, che non versano alla cassa di categoria i contributi sui redditi di natura professionale sono iscritti alla Gestione separata Inps.
Nel fornire le prime indicazioni sulle novità legislative introdotte dal Dl 98, l'Inps con messaggio 14490/2011 ha sottolineato che non sono ripetibili i versamenti effettuati prima dell'entrata in vigore delle norme di interpretazione autentica, vale a dire fino al 6 luglio.
In parallelo, il comma 11 dell'articolo 18 stabilisce che gli enti previdenziali di diritto privato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della manovra, adeguino i propri statuti e regolamenti, prevedendo l'obbligatorietà dell'iscrizione e della contribuzione a carico dei lavoratori già pensionati che risultino aver percepito un reddito derivante dallo svolgimento della relativa attività professionale.
I professionisti già pensionati dovranno versare alla loro cassa un contributo soggettivo minimo, con aliquota non inferiore al 50% di quella prevista in via ordinaria per gli iscritti a ciascun ente.
Qualora le Casse non provvedano ad adeguare i propri statuti e regolamenti, si applicherà comunque la misura del 50 per cento.
L'articolo 2, comma 26, della legge 335/95 va pertanto inteso nel senso che i lavoratori che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, tenuti all'iscrizione presso la gestione separata Inps, sono coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all'iscrizione ad Albi, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti previdenziali privati (decreti legislativi 509 del 1994 e 103 del 1996).
Anche il comma 13 dell'articolo 18 interviene con norma di interpretazione autentica e conferma la natura integrativa della forma di previdenza obbligatoria gestita dalla Fondazione Enasarco. 
Anche in questo caso si cerca di superare un annoso contenzioso confermando che l'obbligo di iscrizione a questo ente non esclude in alcun caso l'obbligo di contribuzione alla gestione degli esercenti attività commerciali, presso l'Inps.

Fonte: IlSole24Ore