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14 luglio 2011

Novità: mini ravvedimento

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni si applica la sanzione del 30%, ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo.
Questo nuovo tipo di ravvedimento, in vigore dal 6 luglio 2011 ed introdotto dall'articolo 23, comma 31 del D.L. n. 98/2011, modificando l’articolo 13 del D.Lgs n. 471/1997 e già ribattezzato "sprint" o "mini", può essere effettuato entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento originario e la misura della sanzione varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo. Dopo il quindicesimo giorno di ritardo e fino al trentesimo, si applica la misura fissa del 3% (ravvedimento breve) e successivamente, oltre il trentesimo giorno ma entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall’errore, la sanzione sale al 3,75% (ravvedimento lungo).
Si ricorda che è possibile ricorrere al ravvedimento operoso a patto che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.