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17 ottobre 2012

Tesserino di riconoscimento cantieri

Proponiamo un breve riassunto relativo alla tessera di riconoscimento obbligatoria per i lavoratori in regime di appalto e subappalto.

Nello svolgimento di attività in regime di appalto e subappalto i lavoratori occupati dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice, i lavoratori autonomi, i componenti dell'impresa familiare ex art.230-bis del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici del settore agricolo, gli artigiani ed i piccoli commercianti, devono essere muniti di tessera di riconoscimento.

L’articolo 5 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (antimafia), in vigore dal 7 settembre 2010, integrando le disposizioni già previste dal D.Lgs n. 81/2008, (testo unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro) ha disposto che oltre ai dati già presenti sulla tessera di riconoscimento (fotografia, generalità del lavoratore ed indicazione del datore di lavoro), si devono indicare anche i seguenti elementi:
• per i lavoratori occupati dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice, la data di assunzione, ed in caso di subappalto, la relativa autorizzazione;
• per i lavoratori autonomi, l’indicazione del committente.

Gli obblighi e le sanzioni ricadono sia sul datore di lavoro che sul lavoratore stesso, infatti il datore di lavoro che non munisce i propri dipendenti di tesserino di riconoscimento, sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore privo del tesserino mentre, il lavoratore, che pur essendo stato munito dal datore di lavoro del tesserino di riconoscimento non lo esponga in modo visibile durante il lavoro, è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.
I lavoratori autonomi devono invece provvedere autonomamente alla predisposizione ed all'esibizione del tesserino di riconoscimento e l'eventuale violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro.