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5 marzo 2013

Prescrizione decennale per recupero sgravi contributivi

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5284 del 4 marzo 2013, ha precisato che il termine ordinario di prescrizione di cinque anni riguarda il recupero da parte dell'INPS dei contributi che spettano allo stesso Istituto, al contrario il limite massimo prescrizionale è dieci anni in materia di recupero sgravi contributivi.
La Corte Suprema precisa che il recupero degli sgravi contributivi opera sulla base di un provvedimento della Commissione UE, in ragione della loro natura di "aiuto di Stato", categoria da considerare autonoma e pertanto soggetta ad un diverso termine prescrizionale rispetto a quello ordinario quinquennale applicato dall'Istituto.