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15 luglio 2013

Niente ritenuta d'acconto sui compensi da lavoro autonomo occasionale

Non si applica la ritenuta d'acconto sui compensi da lavoro autonomo occasionale quando l'ammontare di questi ultimi, sia "pari alle spese sostenute" per rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio, ovvero alle spese strettamente necessarie per lo svolgimento della prestazione o all’anticipo delle spese da parte del committente per lo svolgimento della medesima attività occasionale.
Queste sono le importanti indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione 11 luglio 2013 n.49/E nella quale si legge, tra l'altro, che il percipiente non è obbligato a riportare tali somme nella propria dichiarazione dei redditi.
"Detta semplificazione, invece, non è applicabile quando il compenso, anche nella forma di spese rimborsate o anticipate dal committente, eccede le spese strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività occasionale, facendo venir meno il carattere sostanzialmente gratuito dell’attività stessa. In tal caso, l’intero importo erogato dal committente costituirà reddito di lavoro autonomo occasionale assoggettabile a ritenuta, ai sensi del citato art. 25 del D.P.R n. 600 del 1973."
In ogni caso le spese sostenute dal committente sono deducibili ai fini delle imposte dirette ed ai fini IRAP.