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3 dicembre 2013

IMU seconda rata 2013: peggio di così....

Con la pubblicazione del Decreto Legge n.133 del 30 novembre 2013 è finalmente arrivata l'ufficializzazione della sospensione della seconda rata IMU sull’abitazione principale non di pregio e anche su fabbricati rurali e terreni di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.
La beffa per i contribuenti è che la rata IMU di dicembre non è stata completamente cancellata per coloro che possiedono immobili nei Comuni che hanno aumentato le aliquote sull’abitazione principale nel 2013, rispetto all’aliquota base del 4 per mille. In pratica, i proprietari di "prime case" dovranno versare il 40% della differenza tra l’IMU calcolata con aliquota al 4 per mille e quella calcolata con le aliquote più elevate deliberate dal proprio Comune, entro il 16 gennaio 2014.
In altre parole, il contribuente, nel caso in cui l’immobile ricada in un Comune che, per il 2013, abbia previsto aliquote e detrazioni superiori a quelle base previste dall’art. 13, D.L. n. 201/2011, sarà costretto al doppio calcolo.
La stessa regola va applicata anche alla rata di dicembre di terreni agricoli e fabbricati rurali, per i quali il Decreto Legge n. 102/2013, aveva inizialmente abrogato la prima rata IMU per il 2013; adesso con il D.L. n. 133/2013 viene previsto che l’abrogazione non solo non è totale ma si dovrà provvedere al versamento della maggiore imposta entro il 16 gennaio 2014.
In particolare, l’abrogazione per la rata di dicembre 2013 interessa:
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale (art. 13, comma 8, D.L. n. 201/2011).
Per tutti gli altri terreni e fabbricati rurali ad uso abitativo, in relazione alla rata di dicembre, sarà dovuta la relativa imposta a conguaglio, mentre resta definitivamente abrogata la rata di giugno 2013.
Anche in questo caso, se nel 2013 il comune ha aumentato le aliquote rispetto a quelle base, il contribuente dovrà versare il 40% della differenza entro il 16 gennaio 2014.