In attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto
legge approvato dal Governo il 12 marzo 2014, riportiamo i chiarimenti in
materia di contratto di lavoro a tempo determinato forniti dal Ministro del
Lavoro in data 14 marzo 2014.
"I mezzi di informazione hanno dedicato ampio spazio alle
misure previste dal piano per il lavoro messo a punto dal Governo. Alcuni
commenti hanno sollevato delle perplessità sull'efficacia e la reale
innovatività dei provvedimenti, relative, in particolare, alle disposizioni
riguardanti i contratti a tempo determinato.
Per chiarire alcuni dubbi interpretativi, può quindi essere
utile fornire qualche elemento di precisazione rispetto all'illustrazione
generale dei provvedimenti avvenuta nella conferenza stampa seguita al
Consiglio dei Ministri del 12 marzo.
Con l'entrata in vigore del decreto legge il datore di lavoro
può sempre instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato senza causale, nel
limite di durata di trentasei mesi. Viene così superata la precedente
disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a
tempo determinato. Inoltre, la possibilità di prorogare un contratto di lavoro
a termine in corso di svolgimento è sempre ammessa, fino ad un massimo di 8
volte nei trentasei mesi. Rimane, quale unica condizione per le proroghe, il
fatto che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il
contratto è stato inizialmente stipulato.
Nell'introdurre il limite del 20% di contratti a termine che
ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico
complessivo, il decreto fa comunque salvo quanto disposto dall'art. 10, comma
7, del D.lgs. 368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la
possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall'altro, tiene conto
delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità.
Infine, per tenere conto delle realtà imprenditoriali più
piccole, è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono
comunque stipulare un contratto a termine.
Con questi interventi, il governo ha inteso offrire la risposta
ritenuta più efficace alle attuali esigenze del contesto occupazionale e
produttivo del Paese. Naturalmente, si tratta di misure sulle quali il
Parlamento sarà chiamato a pronunciarsi fin dai prossimi giorni e potrà fornire
spunti e proposte per un loro eventuale miglioramento."
(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali)
Quindi, riassumendo:
- i contratti a termine senza motivazioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo (c.d. acausali) potranno essere
instaurati sempre (non più solo in occasione del primo rapporto di
lavoro a termine), nel limite di durata di trentasei mesi;
- sarà possibile prorogare un contratto di lavoro a
termine in corso di svolgimento fino ad un massimo di 8 volte
nei trentasei mesi, sempre a condizione che le proroghe si riferiscano alla stessa
attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato;
- l'introduzione del limite del 20% di contratti a termine che
ciascun datore di lavoro può stipulare rispetto al proprio organico complessivo
deve in ogni caso considerare il CCNL applicato, poichè quest'ultimo potrà
modificare tale limite quantitativo oltre a tener conto delle esigenze
sostitutive e della stagionalità dell'attività, fatto comunque salvo il diritto
dei datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti di stipulare un contratto
a termine.