I verbali degli ispettori del lavoro hanno fede privilegiata solo in
relazione ai fatti avvenuti in loro presenza con la conseguenza che i
fatti dichiarati agli ispettori da terzi devono essere confermati in
giudizio
E' questo il principio affermato dalla Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione nella sentenza n. 4899 pubblicata il 3 marzo 2014, nella quale la Corte interviene in merito
alla valutazione della documentazione prodotta nell'ambito di un
contenzioso successivo ad un'ispezione, dopo che la Corte di Appello aveva stabilito l'inidoneità della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa da una delle dipendenti ed attestante un orario di lavoro diverso rispetto a quello dichiarato agli ispettori.
In particolare la Suprema Corte sentenzia che il verbale ispettivo dell'INPS può essere messo in discussione da una dichiarazione sostitutiva del dipendente, che attesti un orario diverso da quello riportato dagli ispettori dell'Istituto, di conseguenza, l'onere della prova da parte dell'Istituto di previdenza
rimane inadempiuto, in quanto, continua la Cassazione, la ritrattazione da parte del dipendente delle dichiarazioni rese durante l'accesso ispettivo, priva il verbale redatto dagli ispettori della sua valenza probatoria
In tal senso la Suprema Corte "si riporta alla giurisprudenza di questa Corte
che assegna valenza privilegiata al verbale ispettivo relativamente ai
soli fatti che siano avvenuti in presenza del verbalizzante mentre i
fatti dichiarati all’ispettore da terzi devono essere confermati in
giudizio dai soggetti che le dichiarazioni hanno reso, fatto questo
nella specie non avvenuto."