Il decreto legge n. 66/2014 riconosce un credito pari a 640 euro ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di taluni redditi ad esso assimilati, di importo complessivo non superiore a 24.000 euro; in caso di superamento del limite dei 24.000 euro il credito decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 26.000 euro, al netto del reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze.
Non occorre presentare alcuna domanda e il "bonus" sarà riconosciuto direttamente dal datore di lavoro a partire dalla busta paga di maggio 2014, in tutti i casi
in cui l’imposta lorda annua è superiore alle detrazioni per lavoro
dipendente.
L'Agenzia delle Entrate con circolare n. 8/E del 28 aprile 2014 ha specificato, tra l’altro, che nel caso in cui il rapporto di lavoro sia stato interrotto prima di maggio, in assenza
di un datore di lavoro che funga da sostituto d’imposta, sarà
possibile ottenere il credito richiedendolo nella dichiarazione dei
redditi per il 2014.
Il bonus "è rapportato al periodo di lavoro nell’anno" e pertanto dovrà essere
calcolato in base alla durata del rapporto di lavoro, considerando il
numero di giorni effettivamente lavorati nel 2014.
Nella circolare dell’Agenzia delle Entrate sono indicati i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
definiti dall'art. 50, comma 1, del TUIR e tra i beneficiari del bonus ci sono anche i tirocinanti e percettori di borse di studio, i sacerdoti, ed i
lavoratori socialmente utili. Sono esclusi
invece i percettori di indennità, gettoni di presenza e gli altri
compensi corrisposti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai
Comuni per l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché i compensi
corrisposti ai membri delle commissioni tributarie, ai giudici di pace e
agli esperti del tribunale di sorveglianza.