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14 gennaio 2015

Nuovo ravvedimento operoso dal 2015

La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di Stabilità 2015) ha trasformato il ravvedimento operoso in una sorta di panacea delle violazioni prolungando i tempi entro cui è possibile sanare gli errori ed omissioni relativi alle violazioni riguardanti i tributi gestiti dall’Agenzia delle Entrate, prevedendo altresì la possibilità di ravvedersi anche dopo l’avvio di attività di controllo da parte del Fisco, uniche preclusioni restano la notifica di avviso bonario e avviso di accertamento o liquidazione.

Alle già note misure di sanzioni ridotte, dal 1 gennaio 2015 sono aggiunte le seguenti: 

- 1/9 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore;
- 1/7 del minimo se la regolarizzazione avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall'omissione o dall'errore;
- 1/6 del minimo se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore;
- 1/5 del minimo se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale, salvo che la violazione consista nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali e per l'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale.

Il pagamento e la regolarizzazione mediante ravvedimento operoso non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.