Com'è
ormai
noto, l'assunzione di lavoratori con contratto a termine deve rispettare
alcune condizioni, in particolare il rapporto tra
lavoratori assunti a tempo
indeterminato e lavoratori assumibili con contratto di lavoro a tempo determinato poichè questi ultimi non
possono risultare in misura superiore al 20% dei lavoratori assunti a tempo
indeterminato.
I datori di
lavoro che occupano da 0 a 5 lavoratori a tempo indeterminato possono assumere
comunque un lavoratore a termine.
E' previsto
tuttavia che, in alcuni casi, le
assunzioni con contratto a termine non siano sottoposte al limite percentuale
del 20% e tra le ipotesi più significative:
- i contratti conclusi nella fase di avvio di nuove attività (per periodi definiti dai CCNL);
- i contratti conclusi per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell’elenco allegato al D.P.R. n. 1525/1963;
- i contratti sottoscritti con lavoratori di età superiore a 55 anni;
- le assunzioni a termine di dirigenti;
- i rapporti di lavoro a termine instaurati con lavoratori in mobilità;
- le assunzioni di disabili.
Proprio in
merito al precedente punto 2, l’art. 66 bis dell’ipotesi di accordo del 31
marzo 2015 per il CCNL Commercio, dispone che "Le parti, preso atto che
in determinate località a prevalente vocazione turistica le aziende che
applicano il presente CCNL, pur non esercitando attività a carattere stagionale
secondo quanto previsto dall'elenco allegato al DPR 7/10/1963, n. 1525 e
successive modificazioni, necessitano di gestire picchi di lavoro intensificati
in determinati periodi dell'anno, concordano che i contratti a tempo
determinato conclusi per gestire detti picchi di lavoro siano riconducibili a
ragioni di stagionalità, pertanto esclusi da limitazioni quantitative ai sensi
dell'art. 10, comma 7, lett. b), D.Lgs. n. 368/2001. Le parti concordano che
l'individuazione delle località a prevalente vocazione turistica, ove si
collocano le suddette assunzioni a tempo determinato, sia definita dalle
organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente CCNL,
con apposito accordo"