Il
22 settembre 2015 è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei
Ministri il Decreto Legislativo, di attuazione della Legge Delega Fiscale n.
23/2014, che reca le misure per la revisione della disciplina della riscossione
dei tributi.
Il
decreto contiene importanti novità per la rateazione degli avvisi bonari oltre che in
materia di accertamento con adesione ed accertamento definito per acquiescenza.
In
particolare le novità riguardano il numero massimo di rate trimestrali in cui è
possibile chiedere la dilazione e la decadenza dal beneficio in caso di
ritardi.
E'
previsto l'aumento da 6 a 8 rate trimestrali per rateizzare gli
avvisi bonari di importo non superiore a 5000 euro ricevuti a seguito di
controlli per la liquidazione delle imposte (art. 36-bis, D.P.R. n. 600/1973 e
54-bis, D.P.R. n. 633/1972) e controlli formali delle dichiarazioni (art.
36-ter, D.P.R. n. 600/1973).
Resta
invariato il numero massimo di rate trimestrali (massimo 20 rate) qualora
l’importo da rateizzare sia superiore a 5000 euro.
Il
termine di versamento della prima rata deve essere eseguito entro 30 giorni dal
ricevimento della comunicazione di irregolarità. Sull’importo delle rate
successive sono dovuti gli interessi calcolati dal primo giorno del secondo
mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione; le rate trimestrali della dilazione scadono
l’ultimo giorno di ciascun trimestre.
In
materia di rateazione dell’accertamento con adesione e dell’accertamento
definito per acquiescenza resta invariato il numero massimo di rate trimestrali
(8 rate), per la dilazione degli avvisi di accertamento con adesione e quelli
definiti per acquiescenza.
Aumenta
da 12 a 16 il numero massimo di rate trimestrali per importi superiori a 50.000
euro ed il versamento della prima rata deve essere eseguito entro venti giorni
dalla redazione dell’atto di definizione dell’accertamento.
I
contribuenti decadono dal beneficio, in caso di mancato pagamento della prima
rata ovvero, in caso di mancato pagamento di una delle altre rate, entro la scadenza
della rata successiva.
Si introduce il concetto di "lieve inadempimento" e pertanto
non si decade dalla dilazione se il pagamento della prima rata avviene con ritardo
ma entro i 7 giorni successivi alla scadenza, inoltre non si decade dal beneficio se il contribuente omette di pagare una rata diversa dalla prima e
l’omissione è di importo non superiore al 3% e comunque non superiore a 10.000 euro.
Diminuisce
dal 60% al 45% dell’importo non versato, la sanzione prevista in caso di
decadenza dalla dilazione.
Per
gli avvisi bonari, le nuove disposizioni, si applicheranno a decorrere dalle
dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2014 (per i
controlli sulla liquidazione delle imposte di cui all’art. 36- bis, D.P.R. n.
600/1973 e 54-bis, D.P.R. n. 633/1972); dalle dichiarazioni relative al periodo
d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 (per i controlli formali delle
dichiarazioni ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973).