Effetti Immagini

25 maggio 2016

Ispezioni lavoro e sospensione attività: 6 mesi per versare le sanzioni

Il Ministero del Lavoro nella nota prot. n. 10084/2016, risponde ad alcune direzioni territoriali del lavoro (Dtl) in merito all'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività d'impresa (art. 14, comma 1, del Tu sicurezza Dlgs n. 81/08). Il provvedimento si applica ai datori di lavoro che:
a) impiegano personale non risultante dalla documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale lavoratori presenti sul luogo di lavoro, salvo che il lavoratore irregolare risulti l'unico occupato dall'impresa; oppure
b) abbiano commesso gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Allo scadere del termine di 6 mesi, concesso per versare le sanzioni dovute, l'importo che non sia stato versato diviene immediatamente esigibile. Il provvedimento di revoca della sospensione che accoglie l'istanza di pagamento dilazionato, a tale scadenza, acquista efficacia di titolo esecutivo. Di conseguenza, dal giorno successivo alla scadenza dei 6 mesi iniziano a decorrere gli interessi legali.
Le pratiche di sospensione dovranno essere trasmesse all'ufficio legale e contenzioso che ha sede nel luogo di accertamento dell'illecito entro un termine massimo di un mese dalla scadenza del semestre.
Fonte: www.consulentidellavoro.it