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27 maggio 2016

Non si applica Reverse Charge al consumatore finale

Il D. Lgs. 11 febbraio 2016, n. 24 ha previsto, a decorrere dal 2 maggio 2016, l'applicazione del sistema di inversione contabile (reverse charge) anche a console videogiochi, tablet, pc e laptop.
Ricordiamo in estrema sintesi che il meccanismo del reverse charge prevede l'emissione della fattura da parte del venditore senza indicazione dell'Iva, indicando gli estremi della norma che regola tale meccanismo (nel caso specifico l'art. 17, comma 6, lett. c), D.P.R. n. 633/1972).
E' obbligo dell'acquirente provvedere all'integrazione della fattura ricevuta indicando l'aliquota, l'ammontare dell'Iva e registrando il documento sia nel registro delle fatture di acquisto che in quello delle fatture di vendita o dei corrispettivi.
Con circolare n. 21/E/2016 l'Agenzia delle Entrate ha ora chiarito che tale meccanismo, allargato ai beni sopra citati, si applica solo nelle fasi precedenti alla vendita al dettaglio, quindi in fase distributiva tra soggetti passivi ai fini Iva, in analogia a quanto già previsto in merito alla vendita di telefoni cellulari con precedente circolare n. 59/E/2010.
La circolare specifica altresì che non saranno applicate sanzioni in relazione agli eventuali comportamenti errati posti in essere dalla data di entrata in vigore della norma (2 maggio) alla data di pubblicazione del documento di prassi (25 maggio).